Statuto

STATUTO DEL COMITATO EX STUDENTI DEL LICEO MAJORANA DI DESIO 

Desio, 7 novembre 2015

TITOLO I – DENOMINAZIONE E COMPOSIZIONE

ART. 1

“Majores” è il comitato degli ex studenti del Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana” di Desio, composto dagli ex studenti del Liceo che ne aderiscono.

ART.2

Il Comitato non persegue scopi di lucro, è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e gratuite sono le prestazioni.

TITOLO II – SCOPO ED OGGETTO

ART.3

Il Comitato si propone il mantenimento dei rapporti con il Liceo Majorana e la collaborazione con la scuola e con tutti i suoi organi.

ART.4

L’attività è svolta:

– mettendo a disposizione degli studenti e delle loro attività le proprie idee, le competenze e la propria esperienza;

– collaborando nell’organizzazione di eventi ed attività di rilievo;

– sostenendo le iniziative dell’orientamento in uscita mediante il racconto delle proprie esperienze universitarie e lavorative, per aiutare gli studenti nella scelta del completamento del proprio percorso di formazione;

– sostenendo le iniziative dell’orientamento in entrata mediante il racconto delle proprie esperienze, avvalorato da una visione complessiva della vita prima, durante e dopo il Liceo;

– proponendo e realizzando attività, iniziative e progetti che puntino a potenziare e conservare l’appartenenza al Liceo Majorana Desio e un senso di identità, coesione ed unità fra i suoi componenti attuali e passati;

– ricercando e raccogliendo i fondi necessari per realizzare le attività proposte dal Comitato stesso.

 

TITOLO III – PATRIMONIO

ART.5

Il Comitato possiede un fondo comune costituito da donazioni, contributi volontari di soci o terzi ed avanzi di gestione; esso è esclusivamente utilizzato per perseguire le finalità del Comitato. Il fondo comune è custodito dal Tesoriere che ne è personalmente responsabile.

 

TITOLO IV – SOCI

ART. 6

Possono aderire al Comitato tutti coloro che hanno completato gli studi presso il Liceo Majorana di Desio, o che l’hanno frequentato per almeno due anni senza bocciature, che si impegnano ad osservare per intero questo statuto.

A chi si è distinto come figura di rilievo ovvero per meriti ed impegno allo sviluppo del Majorana e dei suoi studenti,  pur mancando il requisito degli studi presso il Liceo,  il Comitato dei Majores riconosce, in accordo con gli studenti e i loro rappresentanti, il titolo di “Majorano ad honorem”.

Chi è in possesso di questo titolo può richiedere di entrare nel Comitato al pari degli altri membri.

ART.7

Coloro che intendono aderire al comitato devono presentare la propria domanda al Segretario che, verificati i requisiti, proporrà la domanda al Consiglio Esecutivo.

 

TITOLO V – ORDINAMENTO DEL COMITATO

SEZIONE I – ORGANI SOCIALI

ART.8

Gli organi del Comitato sono:

– l’Assemblea degli ex studenti;

– il Consiglio Esecutivo;

– il Presidente.

 

SEZIONE II – ASSEMBLEA

ART.9

L’Assemblea è composta da tutti i membri del Comitato ed elegge il Consiglio Esecutivo. Deve essere convocata, con preciso ordine del giorno, con almeno 7 giorni di preavviso.

L’Assemblea è convocata dal Presidente o da una richiesta scritta di almeno 10 membri, o dalla maggioranza di essi nel caso in cui il numero totale di membri sia inferiore a 20. L’Assemblea viene convocata almeno due volte l’anno e si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione.

ART.10

I membri che partecipano all’Assemblea hanno diritto di voto. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. Le sedute dell’Assemblea rimangono tuttavia aperte a tutte le componenti della scuola ed a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Comitato stesso. Gli ospiti hanno diritto di parola, ma non di voto.

Il Presidente può stabilire, esaminato il contenuto dell’ordine del giorno, che l’Assemblea si riunisca in forma privata.

ART.11

I membri che ricoprono a qualsiasi titolo cariche all’interno della scuola o dei suoi organi hanno temporaneamente sospeso il diritto di voto all’interno dell’Assemblea, tranne i membri del Comitato Genitori che non hanno cariche direttive.

 

SEZIONE III – CONSIGLIO ESECUTIVO

ART.12

Il Consiglio Esecutivo è composto da 7 consiglieri, salvo che l’Assemblea non approvi un numero superiore, purché sia dispari. Esso cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea, prepara le proposte che saranno esaminate dall’Assemblea e vigila sul programma finanziario. Elegge poi al suo interno:

– il Presidente;

– il Vicepresidente;

– il Tesoriere;

– il Segretario.

ART.13

Il Consiglio Esecutivo delibera a maggioranza, purché sia presente la metà più uno dei membri. I componenti eletti rimangono in carica due anni e possono essere riconfermati. La frequenza delle riunioni del Consiglio dipende dalle esigenze dello stesso. È convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri.

ART.14

I Consiglieri o il Consiglio nel suo insieme possono essere sfiduciati dall’Assemblea con voto favorevole della maggioranza assoluta. Nel caso in cui il numero dei consiglieri sia inferiore a 7 si eleggono consiglieri sostituti che rimangono in carica fino allo scadere del mandato durante il quale sono stati eletti.  Se viene sfiduciato l’intero Consiglio l’Assemblea nomina un Segretario supplente che curi l’elezione di un nuovo Consiglio.

 

SEZIONE IV – PRESIDENTE E FUNZIONARI

ART.15

Il Presidente rappresenta ufficialmente il Comitato, convoca e presiede l’Assemblea dei membri ed è responsabile dei rapporti con la Direzione Scolastica, con il Consiglio di Istituto, con il Comitato Genitori, con i Majutanti e con tutte le altre componenti del Liceo.

Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza in tutte le funzioni.

ART.16

Il Tesoriere provvede al mantenimento dei registri e della contabilità del Comitato, nonché alla conservazione della documentazione relativa e provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Esecutivo.

ART.17

Il Segretario ha il compito di curare tutti gli aspetti formali ed informativi del Comitato, stende il verbale delle assemblee e ne cura l’edizione finale con l’approvazione del Consiglio,  è responsabile delle comunicazioni interne ed esterne.

 

SEZIONE IV – ORGANI AUSILIARI

ART.18

Il comitato può formare gruppi di lavoro che approfondiscano progetti o temi specifici. Il Consiglio Esecutivo nomina quindi un responsabile per ogni gruppo. Al Gruppo di lavoro possono aderire anche esterni al Comitato in qualità di esperti del tema trattato, che hanno diritto di voto all’interno di esso solo se autorizzati dal responsabile.

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.19

Sono membri d’ufficio tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e sono presenti alla seduta dell’Assemblea Costituente del comitato, tranne qualora manifestassero pubblicamente volontà contraria.

ART.20

Il Comitato può organizzarsi per riconoscere eventuali eccellenze o meriti particolari tra tutti gli ex studenti del Majorana.

ART.21

Il presente Statuto può essere modificato dalla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

ART.22

In caso di scioglimento del Comitato, beni e fondo comune verranno devoluti agli Studenti del Liceo.

ART.23

Per tutto ciò che non viene stabilito nel presente Statuto, il gruppo “Majores” sottostà al Codice Civile ed alla Costituzione Italiana.

 

Redatto da Riccardo Sala e Riccardo Galli,  con modifiche di Luca Lissoni e sottoscritto dai presenti alla costituzione del Comitato

 Statuto approvato e adottato dall’Assemblea dei Majores il 7/11/2015

 

Modifiche e aggiornamenti:

14/01/2017 | Art. 6 – aggiunta del secondo comma approvata dall’Assemblea dei Majores